Il whistleblower è il segnalante. Rientrano nella definizione di segnalanti i dipendenti a tempo determinato, indeterminato, gli stagisti, i dirigenti, gli amministratori, i collaboratori, i consulenti, i collaboratori di una impresa fornitrice di beni o di servizi.

È la persona che segnala minacce o pregiudizi al pubblico interesse di cui è venuto a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale.
Il D.lgs. 24/2023, nel recepire la Direttiva UE 2019/1937, ha introdotto una normativa impostata per garantire la protezione delle persone che indicano violazioni.

Come segnalare
Le segnalazioni di presunto illecito possano essere effettuate attraverso diversi canali:
1.         interno (piattaforma whistleblowingPA);
2.         esterno (piattaforma (ANAC);
3.         tramite comunicazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
4.         con denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

Le prime tre tipologie di segnalazione devono essere utilizzate in modo graduale, nel senso che il segnalante può effettuare:

  • una segnalazione esterna solo se non ha potuto eseguire una segnalazione interna o se questa non ha avuto esito;
  • una comunicazione pubblica solo dopo aver eseguito una segnalazione interna e/o esterna senza esito.

Cosa segnalare:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

Custodia dei dati e perdite di tutela

Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Il canale interno

Piacenza Expo spa ha reso disponibile il proprio canale interno di segnalazione raggiungibile al link: https://piacenzaexpospa.whistleblowing.it/

L’applicativo, unitamente a ulteriori informazioni, assicura la riservatezza dell’identità della persona avvertente, della persona coinvolta e della persona in qualunque modo menzionata nella segnalazione. Riservatezza attribuita anche al contenuto della comunicazione e alle prove documentali.

I dati personali vengono gestiti nel rispetto del Regolamento europeo per il trattamento dei dati personali (GDPR).

L’ANAC è autorità competente invece per le segnalazioni esterne, da inoltrarsi attraverso il canale appositamente messo a disposizione dalla medesima autorità.

Informativa per i dipendenti trattamento dati (download documento)

Regolamento in materia di protezione delle persone segnalanti (download documento)

L'art.17 del Regolamento identifica i canali di segnalazione interna e il destinatario delle segnalazioni

Uso del canale interno di segnalazione
Nel caso di segnalazione anonima, la stessa verrà sottoposta a verifica solo se adeguatamente comprovata da indicazioni precise o da prove documentali.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) che ha il dovere di gestire in modo riservato tutte le successive fasi, garantendo l’anonimato del segnalante.

Nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare, rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti; la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (sia dall’interno di Piacenza Expo spa, sia dal suo esterno).

INVIA UNA SEGNALAZIONE al RPCT: https://piacenzaexpospa.whistleblowing.it/